14/07/11

FSE incentivi all’assunzione apprendisti – 30-12-11


La Regione Campania, attraverso il progetto “Più apprendi più lavori”, concede incentivi alla stipula di contratti di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 destinati ai giovani tra i 18 e i 29 anni.
Possono accedere agli incentivi tutti i datori di lavoro che abbiano unità produttiva e/o sede operativa nel territorio regionale alla data di pubblicazione del presente Avviso che, in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 e ss.mm.ii. e dell’art. 45 della L.R. 18/11/2009, n. 14, assumono apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante in tutti i settori e le attività d’impresa.
I destinatari dell’intervento sono:
A. giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, cittadini comunitari residenti in Campania da almeno 12 mesi, che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
B. giovani tra i 18 e i 29 anni, cittadini comunitari residenti in Campania da almeno 12 mesi ed iscritti alle liste della Legge 68/99, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
I destinatari devono autocertificare al datore di lavoro:
- che sono cittadini comunitari residenti in Campania da almeno 12 mesi;
- che sono iscritti al CPI da almeno 6 mesi con la condizione di disoccupato o inoccupato;
- di non esere coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, del titolare o del/i socio/i del soggetto ospitante. Nella fattispecie nel caso di società non risultare coniugi, parenti, affini entro il terzo grado, dei soci della Snc, del Socio accomandatario della Sas, e del Rappresentante legale di ogni altra entità indipendentemente della forma giuridica rivestita che eserciti un’attività economica;
- di non avere avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi dodici mesi cessati con il soggetto ospitante la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Resta salva la condizione di interruzione del rapporto di lavoro intervenuta per fine fase lavorativa.
E’ prevista una riserva di posti pari al 50% delle richieste alle donne con riassorbimento.
Il soggetto proponente potrà richiedere un contributo individuale pari a € 5.000 per i destinatari della categoria A e € 7.500 per i destinatari della categoria B.
Il contributo “una tantum” all’assunzione riconosciuto ai sensi del presente Avviso deve rientrare nei limiti di cui al Regolamento (CE) di esenzione per categoria n.800/2008, la cui soglia massima di intensità lorda dell’aiuto ivi fissato, corrisponde al 50% dei costi salariali calcolati su un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione per la categoria A di destinatari e al 75% dei costi salariali calcolati su un periodo di 12 mesi successivi all’assunzione per la categoria B di destinatari.
E’ ammissibile il costo del salario corrisposto dal datore di lavoro al singolo apprendista neoassunto, dal momento di sottoscrizione del contratto di apprendistato fino alla dodicesima mensilità. In particolare, le spese ammissibili sono:
a) la retribuzione lorda, prima delle imposte;
b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e assicurativi;
c) i contributi assistenziali per figli e familiari.
Sono ammissibili i costi salariali riferiti a contratti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2011, previa sottoscrizione dell’atto di concessione. Qualora il periodo d’occupazione sarà più breve di 12 mesi, l’aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Il numero dei contratti di apprendistato da poter sottoscrivere dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 47 del D.lgs 276/03 con un aumento netto dei posti rapportato alla media dei lavoratori dipendenti nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. Ai fine del calcolo dell’aumento netto dei posti è possibile occupare i soli posti resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione del personale. Al fine della definizione dell’incremento occupazionale vale quanto stabilito nel Regolamento comunitario n. 800/2008.
Il bando funziona con modalità a sportello ed è possibile presentare le domande fino alla data del 30-12-11.
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